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COLLAUDI - VERIFICHE
Come
sottolineato dalla guida CEI 64-14 non va confusa con il
collaudo col quale, pur avendo in comune il controllo dell’impianto
elettrico, ci si prefigge invece di accertare la corrispondenza
dell’installazione al progetto e al capitolato d’appalto. Le verifiche iniziali sono
espressamente richieste dalla legge 46/90 relativamente alla
dichiarazione di conformità e devono essere svolte scrupolosamente secondo i
dettami delle diverse Norme CEI. Non
effettuare le verifiche espone infatti l’installatore a gravi
conseguenze perché la dichiarazione rilasciata risulterebbe in parte falsa.
Egli non potrebbe giustificarsi in alcun modo in caso di
incidenti provocati da eventuali difetti nascosti, anche se questi fossero
causati da dipendenti o aziende subappaltatrici. In ogni caso, anche se le
verifiche fossero affidate ad altri professionisti, è colui
che sottoscrive la dichiarazione di conformità che si assume in prima
persona la responsabilità dei lavori eseguiti da terzi avendone dichiarato la
verifica prima della messa in funzione.
Successivamente, dopo le verifiche iniziali, si effettuano le verifiche
periodiche, per accertare che le condizioni iniziali di sicurezza non siano
mutate e, in occasione di sostanziali modifiche o ampliamenti all’impianto, le
verifiche straordinarie. La periodicità delle
verifiche è stabilita dalle Norme CEI specifiche e, ove mancassero indicazioni
precise, la frequenza può essere stabilita in considerazione delle condizioni
di conduzione dell’impianto (stato di conservazione
dell’impianto). Sostanzialmente ogni
verifica consiste in due distinte operazioni l’una imprescindibile dall’altra:
l’esame a vista e le prove.
·
Misura della resistenza di terra;
·
Prova del funzionamento dei dispositivi differenziali;
·
Misura dell’impedenza dell’anello di
guasto;
·
Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto; · Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali. · Misura dell'illuminamento (lux) Le sopraccitate misurazioni, non fanno parte del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.” (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6), in quanto necessitano di soggetti abilitati a rilasciare detta documentazione.
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