COLLAUDI - VERIFICHE

Per verifica si intende (Norma CEI 64-8/6) l’insieme di operazioni mediante le quali si vuole comprovare la rispondenza dell’impianto alle norme di sicurezza e alla legge.

Come sottolineato dalla guida CEI 64-14  non va confusa con il collaudo col quale, pur avendo in comune il controllo dell’impianto elettrico, ci si prefigge invece di accertare la corrispondenza dell’installazione al progetto e al capitolato d’appalto.

Le verifiche iniziali sono espressamente richieste dalla legge 46/90 relativamente alla dichiarazione di conformità e devono essere svolte scrupolosamente secondo i dettami delle diverse Norme CEI. 

Non effettuare le verifiche espone infatti l’installatore a gravi conseguenze perché la dichiarazione rilasciata risulterebbe in parte falsa. Egli non potrebbe giustificarsi in alcun modo in caso di incidenti provocati da eventuali difetti nascosti, anche se questi fossero causati da dipendenti  o aziende subappaltatrici.

In ogni caso, anche se le verifiche fossero affidate ad altri professionisti, è colui che sottoscrive la dichiarazione di conformità che si assume in prima persona la responsabilità dei lavori eseguiti da terzi avendone dichiarato la verifica prima della messa in funzione.

Successivamente, dopo le verifiche iniziali, si effettuano le verifiche periodiche, per accertare che le condizioni iniziali di sicurezza non siano mutate e, in occasione di sostanziali modifiche o ampliamenti all’impianto, le verifiche straordinarie.

La periodicità delle verifiche è stabilita dalle Norme CEI specifiche e, ove mancassero indicazioni precise, la frequenza può essere stabilita in considerazione delle condizioni di conduzione dell’impianto (stato di conservazione dell’impianto).

Sostanzialmente ogni verifica consiste in due distinte operazioni l’una imprescindibile dall’altra: l’esame a vista e le prove.

 MISURE CHE SI EFFETTUANO:

·         Misura della resistenza di terra;

·         Prova del funzionamento dei dispositivi differenziali;

·         Misura dell’impedenza dell’anello di guasto;

·         Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto;

·         Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali.

·        Misura dell'illuminamento (lux)

Le sopraccitate misurazioni, non fanno parte del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.” (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6), in quanto necessitano di soggetti abilitati a rilasciare detta documentazione.

 

 
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