DECRETO 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n.
248, recante misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli
impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento delle
imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative nel settore delle attività produttive ed
altre disposizioni urgenti in materia e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento
recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, non
che per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attività e per la domanda
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante
norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, non che della relativa
licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228,
recante proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni diverse),
convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi, espresso
nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge
n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti
posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno
degli stessi o delle relative pertinenze. Se
l'impianto è connesso a reti di distribuzione si
applica a partire dal punto di consegna della
fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, non che gli impianti per l'automazione
di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e
ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono
soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di
normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, recante «Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2
dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre
2005, n. 281, S.O.), è il seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, emana uno o piu' decreti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.», (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
5.0.), è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (1.
- 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro
o di autorità sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri
prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5
marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza
degli impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI
e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel
corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle
proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente legge e
della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione
delle altre norme della presente legge consegue,
secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
15 determina le modalità della sospensione delle
imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative
alla sicurezza degli impianti, non che gli
aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 giugno 1994, n. 141, Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative nel settore delle attività produttive ed
altre disposizioni urgenti in materia.», è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996,
n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, recante «Regolamento recante
norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, non che per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla
denuncia di inizio di attività e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1
della legge. 15 marzo 1997, n. 59). è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, non che della relativa licenza di
esercizio.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in
legge 12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di
termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
deleghe legislative e in materia di istruzione.»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006,
n. 160), è il seguente: «1-quater. (Proroga di
termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il
termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è
prorogato fino all'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300),
convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio
2007, n. 17, recante « Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Disposizioni di
delegazione legislativa.» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento
Ordinario), è il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni,
opere infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1.
Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata
in vigore del regolamento recante norme sulla
sicurezza degli impianti, di cui all'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al primo periodo del presente
comma, sono abrogati il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo
1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,
le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi
previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in
cui l'azienda fornitrice o distributrice rende
disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas
naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato,
anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la
potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia, e la potenza nominale
complessiva degli impianti di autoproduzione
eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte
all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti
aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso,
non che a far fronte ad eventi accidentali che
comportano la necessità di primi interventi, che
comunque non modificano la struttura dell'impianto
su cui si interviene o la sua destinazione d'uso
secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione
del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica: i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle
macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici
in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia
fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, non che
quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi
sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore
a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente
continua, mentre le componenti alimentate a tensione
superiore, non che i sistemi di protezione contro le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione,
dell'installazione e degli ampliamenti degli
impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati alla rete pubblica, si applica la
normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e
dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi
utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per
l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve
essere installato l'impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli impianti di
estinzione di tipo automatico e manuale non che gli
impianti di rilevazione di gas, di fumo e
d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di
seguito registro delle imprese, o nell'Albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle
imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio
delle attività di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale
rappresentante ovvero il responsabile tecnico da
essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge
tale funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività
relative agli impianti di cui all'articolo 1
presentano la dichiarazione di inizio attività, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando
specificatamente per quali lettera e quale voce, di
quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,
intendono esercitare l'attività e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione
di cui al comma 3, unitamente alla domanda
d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente
riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre
imprese presentano la dichiarazione di cui al comma
3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso
l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di
uffici tecnici interni sono autorizzate
all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti,
relativi esclusivamente alle proprie strutture
interne e nei limiti della tipologia di lavori per i
quali il responsabile possiede i requisiti previsti
all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle
quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno
1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di
commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di
attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile.», è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28,
Supplemento Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
per l'artigianato», è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), è il
seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in
albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a
contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, non che degli atti imposti dalla
normativa comunitaria, è sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per
mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e
delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente può richiedere
informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualità soltanto qualora non siano attestati
in documenti già in possesso dell'amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attività,
l'interessato ne dà comunicazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,
adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio'
sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a
trenta giorni. è fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui
la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi
o enti appositi, il termine per l'adozione dei
provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione può adottare i propri
provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Della sospensione è data comunicazione
all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti
che prevedono termini diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per
l'adozione da parte dell'amministrazione competente
di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato 11 giugno1992, recante
«Approvazione dei modelli dei certificati di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
delle imprese e del responsabile tecnico ai fini
della sicurezza degli impianti.», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992,
n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.», è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione
dell'operaio installatore per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio
qualificato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e
c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera
d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi',
in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai
sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i
soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito di imprese abilitate del settore per un
periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di
cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale
periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto
un progetto. Fatta salva l'osservanza delle
normative piu' rigorose in materia di progettazione,
nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto
da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza
tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2,
è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e
ampliamento, è redatto da un professionista iscritto
agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unità abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche
di singole unità abitative di superficie superiore a
400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e
in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione, o quando le utenze sono alimentate in
bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a
6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari
provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista
pericolo di esplosione o a maggior rischio di
incendio, non che per gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche in edifici di volume superiore
a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), relativi agli impianti elettronici in genere
quando coesistono con impianti elettrici con obbligo
di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), dotati di canne fumarie collettive ramificate,
non che impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di
gas combustibili con portata termica superiore a 50
kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate,
o impianti relativi a gas medicali per uso
ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
g), se sono inseriti in un'attività soggetta al
rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono
in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo
la regola dell'arte. I progetti elaborati in
conformità alla vigente normativa e alle indicazioni
delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici non che una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con
particolare riguardo alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli
con pericoli di esplosione, particolare attenzione è
posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto
della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in
corso d'opera, il progetto presentato è integrato
con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre
che al progetto, l'installatore è tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato
presso lo sportello unico per l'edilizia del comune
in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la
regola dell'arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta
esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformità alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o
che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano eseguiti secondo
la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si
applicano le norme generali di sicurezza di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad
uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto, di protezione contro i contatti
diretti, di protezione contro i contatti indiretti o
protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30
mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante
«Applicazione dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
concernente rischi rilevanti connessi a determinate
attività industriali.», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, S.O.), è il
seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione
delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti
a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione
incendi e di tutela della popolazione e
dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono
ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco
le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi
previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle
disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1
va esteso alle successive modificazioni ed
integrazioni non che ai decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa
installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati, non che il progetto di cui
all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice
l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema
dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di
cui all'articolo 5, è espressamente indicata la
compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche
dai responsabili degli uffici tecnici interni delle
imprese non installatrici di cui all'articolo 3,
comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II
del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e
II può essere modificato o integrato con decreto
ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura
tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità
prevista dal presente articolo, salvo quanto
previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o
non sia piu' reperibile, tale atto è sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto - da una dichiarazione
di rispondenza, resa da un professionista iscritto
all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,
sotto personale responsabilità, in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che
ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile
tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo
3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure
necessarie per conservarne le caratteristiche di
sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni
per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa
installatrice dell'impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Resta ferma la responsabilità delle aziende
fornitrici o distributrici, per le parti
dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento
di una nuova fornitura di gas, energia elettrica,
acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione
d'uso, consegna al distributore o al venditore copia
della dichiarazione di conformità dell'impianto,
resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi
allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di
rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione è consegnata nel caso di
richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito
di interventi sull'impianto, o di un aumento di
potenza che senza interventi sull'impianto determina
il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata
di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in
tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di
variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle
autorità competenti, decorso il termine di cui al
comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il
fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende
la fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle
autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7,
non che del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui
all'articolo 1 non comporta la redazione del
progetto nè il rilascio dell'attestazione di
collaudo, nè l'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e dell'attestazione di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la
fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e
montacarichi in servizio privato si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Nota all'articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle
premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia
del progetto, della dichiarazione di conformità o
del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di
agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati,
l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto
ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione
e di ampliamento di impianti che sono connesse ad
interventi edilizi subordinati a permesso di
costruire ovvero a denuncia di inizio di attività,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il oggetto che ha presentato
la denuncia di inizio di attività deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune ove deve
essere realizzato l'intervento, contestualmente al
progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione
ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che
provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze
del registro delle imprese o dell'albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e
notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate,
ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai
sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Note all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), è
il seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia)
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265). - 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito
della propria autonomia organizzativa provvedono,
anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un
ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività. (7)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e
delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilità, non che dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e
per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al
punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, non che a
tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, non che delle norme
comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilità, non che delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative
e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi
all'applicazione della parte seconda del testo
unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o
del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario,
in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari
ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241,
degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in
zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad
opere di difesa dello Stato o a stabilimenti
militari, di cui all'articolo 16 della legge 24
dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della
circoscrizione doganale in caso di costruzione,
spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimità della linea doganale e
nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio
marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati,
previsti per gli interventi edilizi su immobili
vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171,
e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi
sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attività edilizia nella laguna veneta, non che nel
territorio dei centri storici di Chioggia e di
Sottomanna e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, in tema di aree naturali protette.».
Il testo dell'articolo 14 della legge 24
novembre1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema
penale», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.), è il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste
dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione
può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma,
del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta
sino alla scadenza del termine previsto nel secondo
comma dell'articolo 22 per il giudizio di
opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel
termine prescritto. Il testo degli articoli 20,
comma 1, e 42,comma 1, del decreto legislativo 31
marzo1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.),
sono i seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio,
industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono
attribuite alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le funzioni esercitate
dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici
provinciali per l'industria, il commercio e
l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprietà
industriale.». «Art. 42. (Abrogazioni). - 1. Sono
abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10,
del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno
1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'articolo io,
comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella
parte in cui individuano l'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
come organo competente per l'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie, non che tutte le disposizioni
incompatibili con la normativa vigente per effetto
dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli
impianti di cui all'articolo 1 l'impresa
installatrice affigge un cartello da cui risultino i
propri dati identificativi, se è prevista la
redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del
progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni
previste dal presente decreto conservano la
documentazione amministrativa e tecnica, non che il
libretto di uso e manutenzione e, in caso di
trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la
consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del
venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza e
contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformità ovvero la
dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7,
comma 6. Copia della stessa documentazione è
consegnata anche al soggetto che utilizza, a
qualsiasi titolo, l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n.
46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta
dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è
iscritta a carico di un apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle
proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
Note all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si
vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle
funzioni prevenzionali e omologative delle unità
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro», (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179).
Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12
agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto
1982, n. 233), è il seguente:
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma,
della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene
assegnato al fondo sanitario nazionale di cui
all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per essere destinato ad attività di ricerca nel
campo della prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, a partire dalla cessazione
dell'attività commissariale dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti
dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro
1.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti
dal presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00
con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche
attraverso verifica, a carico delle imprese
installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, che provvede
all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle imprese in cui
l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme
relative alla sicurezza degli impianti da parte
delle imprese abilitate comporta altresi', in casi
di particolare gravità, la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro
delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovrintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del
Codice Civile, i patti relativi alle attività
disciplinate dal presente regolamento stipulati da
imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3,
salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività
produttive, registro n. 1, foglio n. 182
Note all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, è il
seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullità del contratto). - Il
contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga
diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'articolo 1325,
l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel
caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza
nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo
1346.
Il contratto è altresi' nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.».