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Il progetto è un
momento di ideazione dell'impianto, che ovviamente
precede la realizzazione dell'impianto stesso. Il progetto è l'insieme
degli studi e delle attività che, sulla base delle prestazioni richieste
nelle condizioni ambientali e di funzionamento assegnate, forniscono le
informazioni necessarie e sufficienti all'esecuzione dell'impianto in
conformità alla regola dell'arte. I metodi adottati, sono conformi alla
guida CEI 0-2 prima edizione fascicolo 2459 G. In progetto sono indicati i
dati di progetto, è definito lo schema elettrico, sono indicate le
principali caratteristiche qualitative e dimensionali dei componenti, altresì la definizione dei requisiti, le
modalità di installazione e le eventuali modalità di esercizio e di
manutenzione vincolate da scelte progettuali.
In particolare,
esso si compone di:
Progetto di
massima, costituito dallo studio di fattibilità, i rilievi ambientali, il
preventivo economico, che rivestono la prima fase della progettazione e
sono necessari per definire in forma preliminare quale sia l'entità e la
dimensione anche economica dell'opera che si andrà a costruire.
Progetto
definitivo, che mette insieme la relazione tecnico
descrittiva, i dimensionamenti delle condutture, il progetto dei
quadri e dei sottoquadri elettrici, gli schemi a blocchi, i calcoli illuminotecnici, tutti quegli elaborati che vanno a
costituire la parte integrante ed il cuore del progetto. Il capitolato
d'appalto, il computo metrico e l'elenco dei prezzi unitari compongono
quella fase della progettazione fondamentale per quantificare, in termini
economici, l'onere che il cliente dovrà sostenere nella costruzione
dell'opera stessa. Il riesame del progetto da una precisa figura permette
di minimizzare gli errori e velocizzare i tempi.
Progetto
"as-built", comprendente
l'aggiornamento degli elaborati definitivi, a lavori ultimati. Esso mette in condizioni i
clienti ad ottenere in tempi rapidi e sicuri le concessioni comunali
(agibilità, abitabilità) ed assicura, nel futuro, un "valore
aggiunto" ai propri impianti perché riportati sul progetto così come
esattamente sono stati costruiti.
Le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza degli impianti elettrici impongono il
progetto obbligatorio da allegare alla Dichiarazione di Conformità, nei
seguenti casi:
a) per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole
unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti
elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad
impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
c) Impianti
in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad
altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in
bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la
superficie superi i 200 mq;
d) impianti
elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente,
di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, non che per gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo
di progettazione;
f)
impianti
dotati di canne fumarie collettive ramificate, non che impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti
relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio;
h) impianti
inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4
o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
I servizi offerti:
• Progettazione, direzione tecnica dei lavori, contabilità e
collaudo di impianti elettrici
• Progettazione
impianti fotovoltaici (gestione pretiche ed ottenimento dei contributi GSE)
• Collaudo impianti fotovoltaici per ottenimento dei contribiti GSE
• Piani di bonifica, trasformazione e/o ampliamento di impianti elettrici
esistenti
• Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio
in caso d'incendio
• Progettazione e consulenza impianti elettrici speciali in ambienti
pericolosi
• Progettazione di impianti di protezione delle strutture contro i fulmini
(CEI 81)
• Progettazione, direzione lavori e consulenza impianti elettrici in locali
di pubblico spettacolo
• Progettazione, direzione lavori e consulenza impianti elettrici di
pubblica illuminazione in genere (CEI 64-7)
• Progettazione, direzione lavori, consulenza verifiche e misure
strumentali impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico (CEI 64-4)
• Progettazione di Impianti Elettrici Civili, residenziali, industriali,
commerciali, terziario;
• Progettazione di Impianti Elettrici a servizio di impianti meccanici;
• Progettazione Cabine di Trasformazione Elettrica MT/bt;
• Progettazione Quadri di Comando Macchine ed impianti;
•
Progettazione di Impianti Ausiliari quali antintrusione, antenna TV e TV-SAT, fonia,
cablaggio strutturato, condizionamento, antincendio, diffusione sonora, antintrusione e controllo accessi.
DM37/08 - Art. 8. - Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai
sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne
le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la
responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o
gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura
di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione
d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di
conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi
allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista
dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso
di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza
di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di
richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso
il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di
gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la
fornitura.
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