Il progetto è un momento di ideazione dell'impianto, che ovviamente precede la realizzazione dell'impianto stesso. Il progetto è l'insieme degli studi e delle attività che, sulla base delle prestazioni richieste nelle condizioni ambientali e di funzionamento assegnate, forniscono le informazioni necessarie e sufficienti all'esecuzione dell'impianto in conformità alla regola dell'arte. I metodi adottati, sono conformi alla guida CEI 0-2 prima edizione fascicolo 2459 G. In progetto sono indicati i dati di progetto, è definito lo schema elettrico, sono indicate le principali caratteristiche qualitative e dimensionali dei componenti, altresì la definizione dei requisiti, le modalità di installazione e le eventuali modalità di esercizio e di manutenzione vincolate da scelte progettuali.

In particolare, esso si compone di:

Progetto di massima, costituito dallo studio di fattibilità, i rilievi ambientali, il preventivo economico, che rivestono la prima fase della progettazione e sono necessari per definire in forma preliminare quale sia l'entità e la dimensione anche economica dell'opera che si andrà a costruire.

Progetto definitivo, che mette insieme la relazione tecnico descrittiva, i dimensionamenti delle condutture, il progetto dei quadri e dei sottoquadri elettrici, gli schemi a blocchi, i calcoli illuminotecnici, tutti quegli elaborati che vanno a costituire la parte integrante ed il cuore del progetto. Il capitolato d'appalto, il computo metrico e l'elenco dei prezzi unitari compongono quella fase della progettazione fondamentale per quantificare, in termini economici, l'onere che il cliente dovrà sostenere nella costruzione dell'opera stessa. Il riesame del progetto da una precisa figura permette di minimizzare gli errori e velocizzare i tempi.

Progetto "as-built", comprendente l'aggiornamento degli elaborati definitivi, a lavori ultimati. Esso mette in condizioni i clienti ad ottenere in tempi rapidi e sicuri le concessioni comunali (agibilità, abitabilità) ed assicura, nel futuro, un "valore aggiunto" ai propri impianti perché riportati sul progetto così come esattamente sono stati costruiti.

 

Le vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli impianti elettrici impongono il progetto obbligatorio da allegare alla Dichiarazione di Conformità, nei seguenti casi:

a) per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) Impianti in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, non che per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, non che impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.


I servizi offerti:
• Progettazione, direzione tecnica dei lavori, contabilità e collaudo di impianti elettrici

Progettazione impianti fotovoltaici (gestione pretiche ed ottenimento dei contributi GSE)

• Collaudo impianti fotovoltaici per ottenimento dei contribiti GSE
• Piani di bonifica, trasformazione e/o ampliamento di impianti elettrici esistenti
• Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d'incendio
• Progettazione e consulenza impianti elettrici speciali in ambienti pericolosi
• Progettazione di impianti di protezione delle strutture contro i fulmini (CEI 81)
• Progettazione, direzione lavori e consulenza impianti elettrici in locali di pubblico spettacolo
• Progettazione, direzione lavori e consulenza impianti elettrici di pubblica illuminazione in genere (CEI 64-7)
• Progettazione, direzione lavori, consulenza verifiche e misure strumentali impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico (CEI 64-4)
Progettazione di Impianti Elettrici Civili, residenziali, industriali, commerciali, terziario;

Progettazione di Impianti Elettrici a servizio di impianti meccanici;

Progettazione Cabine di Trasformazione Elettrica MT/bt;

Progettazione Quadri di Comando Macchine ed impianti;
Progettazione di Impianti Ausiliari quali antintrusione, antenna TV e TV-SAT, fonia, cablaggio strutturato, condizionamento, antincendio, diffusione sonora, antintrusione e controllo accessi.

 

 

DM37/08 - Art. 8. - Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

 

 

 

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